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TASSE COMUNALI: QUELLO CHE I CONTRIBUENTI NON SANNO

TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO: è la famigerata tassa sui passi carrabili, le pensiline, i lucernari posti sulla strada o i tavolini dei bar all’aperto.

Per i passi carrabili presupposto della tassa non è l’apposizione del cartello, ma la modifica del marciapiede o della sede stradale: infatti, se l’utente ripristina l’assetto della strada o del marciapiede, la tassa non si paga più. Ma, attenzione: bisogna fare apposita richiesta all’Ufficio Comunale.

Attenzione anche al pagamento del tributo, che normalmente scade il 31 gennaio: se ci si ricorda di pagare in ritardo, è bene non recarsi alla Posta, perchè ciò significherà avere una sanzione del 30%. Occorre recarsi sempre all’Ufficio Comunale e chiedere di fare il cosiddetto "ravvedimento operoso", che costa molto, ma molto di meno. Inutile dire che sono poche le Amministrazioni Comunali che informano a tal uopo il cittadino.

TASSA RIFIUTI: è il tributo che si paga sullo smaltimento dei rifiuti, ancora commisurato ai metri quadri di superficie dell’abitazione, e non all’effettivo peso dei rifiuti prodotti, così come previsto dal D.L. 22/97 e tuttora inattuato.

Un primo consiglio è per le case disabitate: non devono pagare la tassa, ma solo a patto che i proprietari dimostrino il mancato utilizzo, soprattutto tramite i "mancati" consumi di acqua e luce.

Le case con unico occupante godono dello sconto del 30%, ma sono ancora molti i singles o gli anziani che non lo sanno. E lo stesso dicasi per le residenze estive e stagionali.

Per quanto riguarda i rimborsi per errori o duplicati, devono essere erogati dal Comune entro 90 giorni, e con l’interesse del 14% annuo; ma attenzione, la richiesta va fatta non oltre 2 anni dall’avvenuto pagamento.

ICI: è l’Imposta Comunale sugli Immobili, ma anche sui terreni e sulle aree fabbricabili, con aliquote di regola diverse, a seconda che si tratti di prima o seconda casa.

Occorre essere molto attenti nel calcolo e nella compilazione dei bollettini, o raccomandare la medesima cautela agli addetti del CAF o ai consulenti, se ci si affida a loro. In caso di errori, si può chiedere il "ravvedimento operoso", se si doveva pagare di più e non lo si è fatto; se invece si ha diritto ad un rimborso, l’istanza va fatta entro 3 anni dall’avvenuto pagamento; purtroppo, la Legge non ha previsto i tempi di rimborso da parte del Comune, e quindi i tempi sono abbastanza lunghi.

Altro nodo su cui si stanno attivando vari contenziosi è quello delle aree fabbricabili. Molti Comuni tassano come tali anche le aree che non hanno alcun strumento urbanistico, sulle quali cioè non si può costruire; e quindi, in tali casi, se il Comune fa le orecchie da mercante, bisogna ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale.

Attenzione, anche, agli avvisi di accertamento che, ciclicamente, i Comuni inviano ai contribuenti, magari sulla base di notizie o rendite catastali errate: occorre recarsi subito agli Uffici Tributi e chiarire la propria posizione. Purtroppo, alla faccia dello Statuto del Contribuente (legge del 2000), sono ancora tanti i Comuni che, anzichè inviare una lettera gentile al cittadino, gli inviano subito l’accertamento, accusandolo già di evasione fiscale.

UN CONSIGLIO FINALE: UTILIZZATE PROGETTO "Il consumATTORE in Puglia", ANCHE PER LE VOSTRE ESIGENZE "TRIBUTARIE", VI ASSISTERANNO DALL’INIZIO ALLA FINE.

 

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