NON SONO “SALDI” DI GIOIA PER I CONSUMATORI!
La medievale “giostra” dei saldi si appresta a partire in Puglia: il 15 Luglio è la data fissata dalla legge regionale.
Ma già molti negozianti, vista la perdurante crisi dei consumi, hanno effettuato vendite promozionali anche a giugno.
Ovviamente questo non è bastato a risollevare le sorti del settore commercio, messo in crisi dal carovita, dalla Grande Distribuzione e anche dal suo stesso scarso rinnovamento e dalla quasi assente concertazione con i consumatori.
La pratica dei saldi va sicuramente ridiscussa, poichè lasciarla così non conviene a nessuno, e a tal proposito abbiamo chiesto alla Regione Puglia l’apertura di un tavolo di concertazione fra categorie e istituzioni per giungere ad una ridefinizione del periodo dei saldi e delle vendite promozionali.
Ecco, nel frattempo, il nostro DECALOGO DEI SALDI per acquisti regolari e sicuri:
1) il cartellino dei prezzi deve riportare il prezzo di partenza, la percentuale di sconto e il prezzo scontato;
2) la merce in saldo deve essere ben suddivisa in base allo sconto;
3) i capi si possono tranquillamente provare, non vi è alcun divieto in tal senso;
4) non vi è alcun obbligo, per il commerciante, di sostituire un capo già acquistato, se non presenta difetti; quindi, in tal caso conviene che il consumatore si rivolga bonariamente al venditore;
5) per i difetti della merce valgono i disposti del D.L. 24/02 (vedi nostro VADEMECUM SULLA GARANZIA DEI PRODOTTI – sezione NEWS): l’importante è fare la contestazione per raccomandata al commerciante entro 60 giorni dalla scoperta del difetto;
6) si può pagare con carta di credito, se il venditore in questione attua tale metodo di pagamento in periodi normali;
7) diffidate degli sconti troppo elevati (quelli oltre il 50%), poichè in tal caso sicuramente la merce è vecchia oppure proveniente da stock occasionali;
8) diffidate dei capi per i quali riuscite a trovare tutte le taglie e tutti i colori, poichè questo significa che sono articoli comprati per l’occasione;
9) comprate solo merce con regolari etichette di composizione del tessuto e di modalità di lavaggio; ricordate che anche per le calzature la normativa impone l’etichettatura (vedi SCARPE ED ETICHETTA -settore AZIENDE E PROFESSIONI);
10) in caso di “sconti finti” o “sospetti”, occorre rivolgersi alla Polizia Municipale; invece, in caso di pubblicità ingannevole, occorre fare un esposto all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; ma in ambedue i casi è preferibile agire tramite la nostra associazione.